Data Venerdì, 19 Aprile 2024
Ore 07:02

Esodo estivo? Arrivano nuove norme che aggiornano il codice della strada

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In vista del solito maxi esodo estivo sono state attuate diverse norme che aggiornano il codice della strada, alcune già operative ed altre che  entreranno in vigore solo a partire dal 13 agosto.

Aggiornamenti del codice della strada anche per chi guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti

Esodo estivo? Arrivano nuove norme che aggiornano il codice della strada

In vista del solito maxi esodo estivo sono state attuate diverse norme che aggiornano il codice della strada, alcune già operative ed altre entreranno in vigore solo a partire dal 13 agosto.

Di seguito i cambiamenti in vigore dal 30 luglio:

CICLOMOTORI


Inasprimento delle sanzioni per chi circola con un ciclomotore alterato quindi minuto di una targa poco leggibile.

I conducenti di ciclomotori per i quali, al momento del rilascio del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori, siano previsti adattamenti o protesi, devono farne uso durante la guida pena una sanzione identica a quella prevista per i conducenti di veicoli con simili prescrizioni iscritte sulla patente di guida.

Obbligo di allacciare le cinture di sicurezza per passeggero e conducente alla guida di minicar.  La disposizione si applica esclusivamente alle persone a bordo di veicoli dotati sin dall'origine di cinture di sicurezza.


GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ALCOLICA

Tollerenza zero e quindi divieto assoluto di guidare dopo aver beveuto bevande alcoliche per:

persone di età inferiore ai 21 anni, anche per veicoli che non richiedono la patente di guida

neopatentati (patente B) da meno di 3 anni

conducenti che esercitano di perofessione l'attività di trasporto di cose o persone in servizi di noleggio con 

conducenti alla guida di veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate o veicoli destinati al trasporti di 8 o più persone, autoarticolati e di autosnodati
    
La sanzione pecuniaria prevista varia da euro 155 a 624 (tasso alcolemico compreso tra 0,0 e 0,5 g/l), raddoppiata in caso di incidente

Rifiuto di sottoporsi alle prove per il tasso alcolemico

Se si riufiuta di effettuare l'alcol test il conducente rischia un'ammenda compresa tra i 1.500 ed i 6.000 euro e l'arresto da 6 mesi ad un anno, nonchè la confisca del veicoli e la  sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni.
Qualora invece non potesse essere confiscato il veicolo perchè appartenente a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.

essere applicata perché il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.

Divieto di conseguire la patente per i conducenti minorenni

Qualora un  minore venisse trovato alla guida di un'autovettura dopo aver assunto bevande alcoliche, ferma restando il reato di guida senza patente, bvedrebbero inoltre un ritardo nel conseguimento della patente che non potrebbe avvenire prima del diciannovesimo anno d'età (se il tasso è superiore ai 0,5 g/l il termine si sposta al ventunesimo anno d'età)

Novità in tema di guida in stato di ebbrezza

Viene depenalizzata la condotta di chi guida con tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e non oltre 0,8 g/l, prevedendo la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro, la sospensione della patente di guida dai tre ai sei mesi e la decurtazione di 10 punti dalla patente.

Inasprite invece le sanzioni per tassi alcolemici superiori ai 0,8 g/l.

aumentato da tre a sei mesi il minimo editale della pena, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l;

raddoppiato il periodo di fermo amministrativo del veicolo, se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale;

disposta la revoca della patente di guida quando sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ed il conducente abbia provocato un incidente stradale;

nei confronti dei conducenti di veicoli commerciali di cui alla lett. d) dell'art. 186-bis, c.2, C.d.S., è sempre disposta la revoca della patente di guida quando sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

GUIDA SOTTO L'EFFETTO DI STUPEFACENTI

Anche in materia di guida in seguito all'assunzione di sostante stupefacente sono previste alcuni inasprimenti:

aumentato da tre a sei mesi il minimo editale della pena prevista ;

disposta la revoca della patente di guida quando il conducente in stato di alterazione abbia provocato un incidente stradale;

per i conducenti di cui all'art. 186-bis del codice della strada le pene sono aumentate da un terzo alla metà;

nei confronti dei conducenti di veicoli commerciali di cui alla lett. d) dell'art. 186-bis del codice, è sempre disposta la revoca della patente di guida.
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